Credito Didattico (Credito Formativo Universitario - CFU)

Il CFU è l'unità di misura del lavoro degli studenti. Il decreto ministeriale 509/99, che ha riformato il sistema universitario, stabilisce che 1 CFU corrisponda mediamente a 25 ore di lavoro svolto dallo studente. Ciò significa che esso comprende le attività di didattica frontale seguite, le esercitazioni, lo studio individuale, ecc. necessari per acquisire la conoscenza e la competenza "contabilizzata" con tale unità di misura.

Comunemente 1 CFU contiene 8-10 ore di didattica frontale + studio, se è riferito alla didattica in aula; 12-15 ore di laboratorio + studio se si tratta di una attività di laboratorio. Ne deriva che 1 anno di corso all'Università corrisponda a 60 CFU, che un intero Corso di laurea corrisponda a 180 CFU e che un Corso di laurea specialistica sommi ulteriori 120 cfu a quello conseguiti nella laurea triennale.

 

Laurea (triennale), laurea magistrale e altri titoli universitari

La riforma del sistema universitario ha avuto origine con il decreto ministeriale 509/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei". Questa riforma, tra l'altro, ha riformulato il quadro dei titoli di studio rilasciati dalle università italiane. I titoli attualmente rilasciati dalle università italiane sono:

 

Titolo di Studio CFU
DURATA Titolo Richiesto per l'Iscrizione
laurea 180 3 anni Diploma di scuola media superiore
laureamagistrale 120 2 anni Laurea
dottorato di ricerca 180 3 anni Laurea magistrale
master di primo livello 60 1 anno Laurea
master di secondo livello 60 1 anno Laurea magistrale

 

La diversificazione dei tiroli di studio corrisponde alla necessità generale di differenziare i percorsi formativi degli studenti, a di consentire un più diffuso accesso al titolo di studio principale: la laurea.

 

Tipologie dei crediti

Ogni corso di studio universitario, indipendentemenete dalla durata e dal titolo rilasciato deve proporre attività didattiche tra loro diversificate. Il decreto ministeriale 509/99 infatti stabilisce che ogni percorso di studio debba attività appartenenti a 6 differenti tipologie:

  • attività formative di base (propedeutiche alle attività "tipiche" dell'indirizzo specifico del corso di laurea. Es.: per lo studio dell'informatica, le attività propedeutiche sono la matematica e la fisica)
  • attività formative caratterizzanti la classe (le attività "tipiche")
  • attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti
  • attività formative autonomamente scelte dallo studente
  • attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza della lingua straniera
  • attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonchè abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonchè attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

Autonomia didattica delle università

La riforma del 1999 ha sancito che ogni ateneo italiano è autonomo dal punto di vista della didattica (e non solo). Ciò significa che ogni singolo ateneo ha la facoltà di creare dei propri percorsi formativi originali, di cui è unicamente responsabile. Questa è una significativa differenza rispetto al sistema universitario precedente, in cui i programmi generali dei corsi di laurea erano stabiliti a livello nazionale. Questo passaggio ha consentito la differenziazione tra i corsi di laurea presenti nelle diverse sedi universitarie, anche tra quelli appartenenti alla stessa classe.

 

Classi delle lauree

A fronte dell'autonomia didattica attribuita agli atenei, il Ministero (che rappresenta lo stato italiano come soggetto che attribuisce valore legale ai titoli rilasciati dalle università) ha conservato la prerogativa di poter definire "le "classi delle lauree". Una "classe" è lo schema generale che definisce i criteri generali a cui bisogna attenersi per costruire un corso di laurea appartenente alla classe stessa. Per esempio, il corso di laurea in Informatica appartiene alla cosiddetta "classe 26 delle Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche". Il decreto sulle classi stabilisce il minimo e il massimo di crediti che un corso di laurea che faccia riferimento alla classe 26 possa offrire in riferimento agli ambiti definiti dal decreto 509/99 (di base, caratterizzanti ecc.).